premesso che 1) Ha ascoltato attentamente le motivazioni addotte dall´atleta Giglio Noemi; 2) Ha apprezzato il rispetto manifestato dalla giocatrice pronta ad accettare ogni decisione assunta dalla società nel caso di specie; 3) Ritiene che ci siano i margini per una riduzione della sanzione tesa a contenere la stessa entro i confini di un solo rimborso spese mensile;
riduce la multa del 50% sostituendo altresì ogni altra sanzione accessoria precedente con l´irrogazione dell´ammonizione con diffida.