RICORSO PERRELLA: LA FIPAV ANNULLA COMPLETAMENTE LE SANZIONI INFLITTE DAL GIUDICE UNICO PROVINCIALE STRAORDINARIO ALLA PALLAVOLO FIVIZZANO

25-04-2010 -


La Commissione di Appello Federale ha accolto il ricorso presentato dal dott. Perrella Antonio, Presidente della A.S.D. Pallavolo Fivizzano (affiliata Virtus Group) ed ex Presidente Provinciale FIPAV di Massa Carrara, annullando tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Unico Provinciale Straordinario e contenute nei tre Comunicati Ufficiali oggetto dell´appello.
Il Comunicato è stato pubblicato sull´Albo Virtuale della FIPAV ITALIA il 23.04.2010, ricordiamo che dalla data del 06.03.2009 il Comitato Provinciale FIPAV di Massa Carrara è Commissariato.

In calce si riporta integralmente il Comunicato Ufficiale n.41 del 23 aprile 2010 disposto dalla Commissione di Appello Federale (CAF) come acquisito dal sito ufficiale: http://portal.federvolley.it


CAF/32/2010 - Appello della società ASD Pallavolo Fivizzano avverso Comunicati Ufficiali del Giudice Unico Provinciale Straordinario di Massa Carrara n.7 del 3 febbraio 2010, n.8 del 10 febbraio 2010 e n.9 del 24 febbraio 2010.

La CAF

letti gli atti ed esaminati i documenti

RITENUTO

che i provvedimenti impugnati non risultano essere stati immediatamente comunicati alla società interessata come previsto ex art. 26.2 R.G.;

che tale circostanza assume ulteriore rilevo, considerato che le sanzioni previste dagli art. 35,36 e 37 R.G., in base al pricipio di proporzionalità e progressività delle stesse, contengono il formale biasimo del comportamento dell´associato, l´invito al medesimo di conformarsi ad una condotta corretta e l´avvertimento dell´inasprimento del provvedimento disciplinare, in caso di reiterazione;

che la giurisprudenza di questa Commissione (cfr. per tutte C.U. n. 19 del 23.1.2007) ha affermato il principio in base al quale le sanzioni disciplinari, ai fini del loro effetto e della loro certezza, debbono essere comminate in un lasso di tempo più vicino possibile all´epoca della commissione dell´illecito, se pur nel rispetto dei tempi necessari per istruire i procedimenti, tenuto conto del fatto che, quanto all´attività del Giudice Unico, essa si basa fondamentalmente sul referto e rapporto arbitrale, atti di immediata percezione, mentre il prcedimento è privo di attività istruttoria complessa;

che, a riprova di ciò, il Giudice Unico Nazionale esamina settimanalmente i referti provvedendo contestualmente all´omologa delle gare e all´irrogazione delle sanzioni. Tale prassi, ormai divenuta consuetudine, è dettata anche da un principio di "correttezza" e di buon funzionamento dell´organo che in tal modo svolge il duplice compito dell´immediata applicazione delle sanzioni (criterio della certezza del diritto) e di garanzia per tutti i partecipanti ai campionati di veder "puniti" i soggetti che compiono azioni non regolamentari.

che nel caso di speciedette specifiche previsioni non sono state rispettate, determinando in tal modo la lesione dei diritti dell´odierna appellante nel senso anzidetto, stante che tutti i provvedimenti all´epigrafe risultano per tabulas pubblicati all´albo virtuale in data 25 febbraio 2010

PQM

accoglie l´appello annullando i provvedimenti in danno della ASD Pallavolo Fivizzano contenuti nei Comunicati Ufficiali del Giudice Unico Provinciale Straordinario di Massa Carrara n.7 del 3 febbraio 2010, n.8 del 10 febbraio 2010, n. 9 del 24 febbraio 2010 e dispone la restituzione della tassa di impugnazione.


F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 23.04.2010